Novità Fiscali

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Sud effettuati dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

30 Novembre 2024 |

Novità Fiscali

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Sud effettuati dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

30 Novembre 2024 |

Il decreto legge n. 63/2024 ha previsto che, in merito al credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, si provvede nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 15 ottobre, ha approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in parola e ha definito le modalità per rispettare il tetto di spesa previsto.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 56/E del 26 novembre 2024, ha istituito il codice tributo ‘7036’ denominato ‘Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura – Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015 n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto legge 15 maggio 2024 n. 63’.

L’ammontare dell’agevolazione fruibile da ciascun beneficiario è visualizzabile tramite il cassetto fiscale del soggetto interessato.

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche

30 Novembre 2024 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 55/E del 26 novembre 2024, ha istituito i codici tributo ‘7774’, ‘7775’ e ‘7776’ che le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione dovranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, delle ulteriori sei rate relative a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche

I nuovi codici arrivano per effetto di quanto previsto dall’art. 121, comma 3-ter, del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) il quale dispone che le banche, le compagnie di assicurazione e gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili ‘Superbonus’, ‘Sismabonus’ e ‘Bonus barriere architettoniche’ acquistate per un valore pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in 6 rate annuali.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2024 sono state definite le modalità attuative del richiamato articolo 121 del decreto Rilancio e di presentazione della comunicazione.

Detto provvedimento dispone che le rate risultanti dall’ulteriore ripartizione prevista dal comma 3–ter devono essere utilizzate esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

I nuovi codici tributo sono i seguenti:

‘7774’ denominato ‘Superbonus art. 119 DL 34/2020 – Ulteriore ripartizione in sei rate – Art. 121, comma 3-ter, DL 34/2020’;
‘7775’ denominato ‘Sismabonus art. 16 DL 63/2013 – Ulteriore ripartizione in sei rate – Art. 121, comma 3-ter, DL 34/2020’;
‘7776’ denominato ‘Bonus barriere architettoniche art. 119-ter DL 34/2020 – Ulteriore ripartizione in sei rate . Art. 121, comma 3-ter, DL 34/2020’.

Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche

30 Novembre 2024 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 55/E del 26 novembre 2024, ha istituito i codici tributo ‘7774’, ‘7775’ e ‘7776’ che le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione dovranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, delle ulteriori sei rate relative a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche

I nuovi codici arrivano per effetto di quanto previsto dall’art. 121, comma 3-ter, del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) il quale dispone che le banche, le compagnie di assicurazione e gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili ‘Superbonus’, ‘Sismabonus’ e ‘Bonus barriere architettoniche’ acquistate per un valore pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in 6 rate annuali.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2024 sono state definite le modalità attuative del richiamato articolo 121 del decreto Rilancio e di presentazione della comunicazione.

Detto provvedimento dispone che le rate risultanti dall’ulteriore ripartizione prevista dal comma 3–ter devono essere utilizzate esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

I nuovi codici tributo sono i seguenti:

‘7774’ denominato ‘Superbonus art. 119 DL 34/2020 – Ulteriore ripartizione in sei rate – Art. 121, comma 3-ter, DL 34/2020’;
‘7775’ denominato ‘Sismabonus art. 16 DL 63/2013 – Ulteriore ripartizione in sei rate – Art. 121, comma 3-ter, DL 34/2020’;
‘7776’ denominato ‘Bonus barriere architettoniche art. 119-ter DL 34/2020 – Ulteriore ripartizione in sei rate . Art. 121, comma 3-ter, DL 34/2020’.

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Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche

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Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Sud effettuati dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

30 Novembre 2024 |

Il decreto legge n. 63/2024 ha previsto che, in merito al credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, si provvede nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 15 ottobre, ha approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in parola e ha definito le modalità per rispettare il tetto di spesa previsto.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 56/E del 26 novembre 2024, ha istituito il codice tributo ‘7036’ denominato ‘Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura – Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015 n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto legge 15 maggio 2024 n. 63’.

L’ammontare dell’agevolazione fruibile da ciascun beneficiario è visualizzabile tramite il cassetto fiscale del soggetto interessato.

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 55/E del 26 novembre 2024, ha istituito i codici tributo ‘7774’, ‘7775’ e ‘7776’ che le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione dovranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, delle ulteriori sei rate relative a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche

I nuovi codici arrivano per effetto di quanto previsto dall’art. 121, comma 3-ter, del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) il quale dispone che le banche, le compagnie di assicurazione e gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili ‘Superbonus’, ‘Sismabonus’ e ‘Bonus barriere architettoniche’ acquistate per un valore pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in 6 rate annuali.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2024 sono state definite le modalità attuative del richiamato articolo 121 del decreto Rilancio e di presentazione della comunicazione.

Detto provvedimento dispone che le rate risultanti dall’ulteriore ripartizione prevista dal comma 3–ter devono essere utilizzate esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

I nuovi codici tributo sono i seguenti:

‘7774’ denominato ‘Superbonus art. 119 DL 34/2020 – Ulteriore ripartizione in sei rate – Art. 121, comma 3-ter, DL 34/2020’;
‘7775’ denominato ‘Sismabonus art. 16 DL 63/2013 – Ulteriore ripartizione in sei rate – Art. 121, comma 3-ter, DL 34/2020’;
‘7776’ denominato ‘Bonus barriere architettoniche art. 119-ter DL 34/2020 – Ulteriore ripartizione in sei rate . Art. 121, comma 3-ter, DL 34/2020’.

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 55/E del 26 novembre 2024, ha istituito i codici tributo ‘7774’, ‘7775’ e ‘7776’ che le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione dovranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, delle ulteriori sei rate relative a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche

I nuovi codici arrivano per effetto di quanto previsto dall’art. 121, comma 3-ter, del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) il quale dispone che le banche, le compagnie di assicurazione e gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili ‘Superbonus’, ‘Sismabonus’ e ‘Bonus barriere architettoniche’ acquistate per un valore pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in 6 rate annuali.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2024 sono state definite le modalità attuative del richiamato articolo 121 del decreto Rilancio e di presentazione della comunicazione.

Detto provvedimento dispone che le rate risultanti dall’ulteriore ripartizione prevista dal comma 3–ter devono essere utilizzate esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

I nuovi codici tributo sono i seguenti:

‘7774’ denominato ‘Superbonus art. 119 DL 34/2020 – Ulteriore ripartizione in sei rate – Art. 121, comma 3-ter, DL 34/2020’;
‘7775’ denominato ‘Sismabonus art. 16 DL 63/2013 – Ulteriore ripartizione in sei rate – Art. 121, comma 3-ter, DL 34/2020’;
‘7776’ denominato ‘Bonus barriere architettoniche art. 119-ter DL 34/2020 – Ulteriore ripartizione in sei rate . Art. 121, comma 3-ter, DL 34/2020’.

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